La risposta legale al tuo problema

8 maggio 2009 0 commenti
La risposta legale al tuo problema
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ANTIFURTO
(domanda) “Qualche tempo fa ho subito un furto in casa ed ora vorrei installare una sirena di allarme sulla facciata del mio palazzo. Gli altri condomini però mi hanno lasciato intendere di non essere favorevoli poiché temono che questo intervento possa rovinare la facciata del palazzo. Come posso comportarmi?”
(risposta) “Gentile signora la ringrazio, intanto, per i complimenti che mi esprime e per aver scelto di condividere questa Sua esperienza all’interno di questa nuova rubrica. Il caso che mi sottopone richiede, intanto, una prima verifica delle disposizioni del regolamento condominiale che potrebbero, per esempio, sottoporre qualsiasi intervento anche minimo sulla facciata alla deliberazione dell’assemblea. In ogni caso occorrerà valutare che l’intervento da Lei richiesto sia in quanto tale, comunque, compatibile con il ‘decoro architettonico’ del fabbricato, intendendosi per esso la stessa estetica, data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante e che imprimono all’edificio e alle varie parti di esso una determinata fisionomia pur non trattandosi di edificio di particolare pregio artistico. Questa regola di ordine generale è sancita dall’articolo 1102 del Codice Civile, secondo il quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Il Suo intervento, dunque, non dovrà in ogni caso contrastare con quanto prescritto dall’articolo 1120 del Codice Civile, per il quale la violazione del decoro architettonico dell’edificio può essere autorizzata solo con il consenso unanime di tutti i condomini”.

PATENTE
(domanda) “ Mi è stata notificata una multa ed ho fatto ricorso al Prefetto. E’ vero che sono comunque obbligato a comunicare i dati di chi era alla guida per la decurtazione dei punti della patente altrimenti vado incontro a sanzione?”.
(risposta) “ Rispondo affermativamente al Suo quesito. La norma di riferimento è l’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della strada, come modificato dalla legge 286/2006, per il quale l’organo che attraverso il proprio agente, ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione eseguita, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione. Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. In caso di omissione, senza giustificato e documentato motivo, essi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro”.

CREDITI
(domanda) “ Ho prestato una considerevole somma di denaro contante ad un parente che si trovava in difficoltà economica. Ora la restituzione del prestito mi viene negata, avrei qualche possibilità in più se mi fossi fatto firmare una ricevuta?”.
(risposta) “Un consulto preventivo presso il Suo Avvocato avrebbe certamente evitato la spiacevole situazione in cui Lei ora si trova. In questo e simili casi, infatti, la soluzione migliore è quella di stilare un’apposita scrittura privata sottoscritta da lei e dal suo parente, specificando l’importo prestato, la forma del pagamento (è sempre consigliabile usare assegni e mai contanti ), i termini e le modalità di restituzione, la misura degli eventuali interessi da versare nonché le conseguenze di un eventuale inadempimento. Con questa semplice precauzione avrebbe potuto ricorrere all’autorità giudiziaria competente nel caso di rifiuto alla restituzione di quanto prestato, diversamente risulta abbastanza difficile, anche se non impossibile in presenza di testimoni, provare l’esistenza del prestito, essendo avvenuto in contanti e senza una ricevuta che lo dimostri”.

Per proporre i vostri quesiti all’avvocato scrivete a ‘Rubrica forense”’: info@romagnagazzette.com

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