Danni da frana? Ora è l’ Anas che deve rimborsare.

DANNI DA FRANA: CHI DEVE RISARCIRE? L’Anas è responsabile per i danni provocati da una frana prevedibile proveniente da terreno privato. È questo il contenuto della sentenza n. 15720 depositata il 18 luglio 2011, con cui la Corte ha spiegato che l’Anas deve risarcire i danni all’automobilista investito da una frana partita da un terreno privato se questa era prevedibile in quanto le condizioni della zona e del tratto stradale avevano già richiesto altri interventi.
SE IL DANNO ERA PREVEDIBILE… In base alla ricostruzione del caso, un automobilista era stato travolto da una frana lungo la strada statale. Per i danni subiti alla sua auto, tuttavia, si era visto respingere la domanda di risarcimento. Anche la Corte di Appello di Milano respingeva l’impugnazione proposta dall’automobilista che proponeva così ricorso per cassazione. Secondo i giudici di merito, infatti, la responsabilità prevista dall’articolo 2051 del codice civile si applica alle situazioni di pericolo che si possono verificare sulle strade pubbliche o aperte al pubblico ma va esclusa, quando l’evento è imprevedibile o perché causato dallo stesso utente o perché dovuto a un’alterazione “repentina dello stato della cosa”, come avvenuto, secondo la Corte d’Appello di Milano, nel caso analizzato. Per i giudici di secondo grado l’Anas, infatti, non poteva ipotizzare né evitare una frana che proveniva da un terreno di proprietà di terzi e non aveva di conseguenza alcun obbligo né di segnalare un pericolo non individuabile né di mettere in atto interventi di salvaguardia.
La Corte di Cassazione, ribaltando il verdetto dei giudici di secondo grado, ha stabilito che sussiste la responsabilità dell’Anas anche se la frana “prevedibile” proviene da terreno privato. Negli anni precedenti quel tratto stradale era già stato interessato da sfaldamenti di piccola entità, comunque tali da indurre le Ferrovie dello stato a mettere in sicurezza i binari a ridosso della zona. Crolli presi in considerazione, come risultava da una relazione tecnica, anche dalla stessa Anas, che aveva predisposto delle opere, per fronteggiare lo stesso problema.
Gli Ermellini hanno spiegato, in cinque pagine di motivazione e citando alcune recente sentenza in merito (Cass. 7 aprile 2010 n. 8229, Cass. 3 aprile 2009 n. 8157) che “È costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso e da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. (Cass. 2010). Rispetto alle strade aperte al pubblico transito la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre, secondo la Corte, aver riguardato, per quanto concerne i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l’evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato. (Cass. 2009)”.