Forlì. Centro storico: limiti alla vendita di bevande alcoliche per vicinato, alimentari e misti.

FORLI’. “Continua con decisione il nostro impegno contro l’abuso di alcol in tutte le sue forme e, in particolare, contro il reato della somministrazione a minorenni” afferma il vicesindaco di Forlì con delega alla Sicurezza Daniele Mezzacapo, che aggiunge: “Proseguendo su questa direttrice – prosegue l’avvocato Mezzacapo – abbiamo emesso una nuova ordinanza che limita l’orario di vendita di bevande alcoliche all’interno di qualsiasi contenitore da parte degli esercizi commerciali di vicinato, alimentari e misti, nonché a coloro che svolgono attività di vendita mediante distributori automatici ubicati all’interno del centro storico.
Il divieto di vendita di bevande alcoliche per queste tipologie di esercizi riguarda la fascia orari che va dalle ore 20,00 fino alle ore 7,00 di tutti i giorni, per un periodo di 90 giorni. Tra gli obiettivi – precisa ancora il Vicesindaco - che ci prefiggiamo ci sono la tutela della salute e tutela della sicurezza, alla luce anche di episodi spiacevoli avvenuti di recente in altre città e che hanno dimostrato di avere, come denominatore comune, l’abuso di alcol”.
IL TESTO DELL'ORDINANZA.
COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ORDINANZA SINDACALE N. 26 del 22/06/2021 OGGETTO:ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE ALL'INTERNO DI QUALSIASI CONTENITORE DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO ALIMENTARI E MISTI UBICATI NEL CENTRO STORICO 2 Il Sindaco premesso che: – si rende necessario intervenire per ridurre il fenomeno dell'alcolismo giovanile, sempre più in espansione soprattutto in coincidenza con eventi pubblici o manifestazioni di spettacolo, ponendo in essere misure idonee a prevenire situazioni di disagio e possibili attivi di violenza in conseguenza dell'uso di alcolici; – inoltre, già dalla settimana scorsa, in tutte le giornate di mercoledì e venerdì e fino al 30 luglio 2021, dalle ore 20 alle ore 24, è in programma nelle aree del centro storico di Forlì la manifestazione pubblica denominata “L'Estate Passa in Centro 2021”, organizzata da questo Comune, con conseguente maggiore accesso di pubblico, in particolare di giovani; Visto il Regolamento comunale di polizia urbana e di civile convivenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 14/09/2020 ed in particolare l'art. 12 che sancisce: – al comma 3, il divieto ai gestori degli esercizi commerciali di vicinato, alimentari e misti, nonchè a coloro che svolgono attività di vendita mediante distributori automatici, con superficie di vendita fino a mq. 250, ubicati all'interno del Centro Storico – e cioè ubicati nel perimetro rappresentato dai Viali di circonvallazione del centro storico (Porta Ravaldino, Viale Salinatore, Porta Schiavonia, Via Del Portonaccio, Viale Italia, Porta Santa Chiara, Viale Vittorio Veneto, Porta San Pietro, Piazzale del Lavoro, Viale Matteotti, Piazzale Indipendenza, Viale Matteotti, Piazzale della Vittoria, Viale Corridoni, Via Giovanni dalle Bande Nere) – di effettuare l'attività di vendita di bevande alcoliche dalle ore 21,30 fino alle ore 7,00 di tutti i giorni; – ai commi 4 e 6, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle suddette prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00 e, in caso di reiterazione, ai sensi dell'art. 8 bis della L. n. 689 del 24.11.1981, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 15 giorni; – al comma 5, è sempre fatto salvo il diritto del Sindaco di adottare provvedimenti ai sensi degli articoli 50 e 54 del Testo unico degli Enti locali, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; Visti: – il D.L. n. 14 del 20/02/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano che, tra l'altro, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; – l’art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 8, c. 1, lett. a), n. 1), D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/04/2017 n. 48, il quale prevede che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, possa emanare ordinanze contingibili ed urgenti “in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del 3 riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”; Ritenuto, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, che sia compito dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani; Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, che sussistano i presupposti per provvedere mediante ordinanza contingibile e urgente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 8, c. 1, lett. a), n. 1), D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla L. n. 48 del 18/04/2017”; Visti: • l’art. 50, c. 5, 2° periodo, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 8, c. 1, lett. b), del D.L. 20.02.2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48; • l'art. 7 bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 • la Legge 30/03/2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati”; • la Legge 24/11/1981, n. 689; la Legge Regionale Emilia Romagna 28/04/1984, n. 21; l'art. 8, comma 3, della Legge Regionale Emilia Romagna n. 24/03/2004, n. 6; • il vigente Regolamento comunale di polizia urbana e di civile convivenza, come sopra richiamato; ORDINA 1) In deroga all'art. 12, comma 3, del Regolamento comunale di polizia urbana e di civile convivenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 14/09/2020, è fatto divieto ai gestori degli esercizi commerciali di vicinato, alimentari e misti, nonché a coloro che svolgono attività di vendita mediante distributori automatici, ubicati all'interno del Centro Storico – e cioè ubicati nel perimetro rappresentato dai Viali di circonvallazione del centro storico (Porta Ravaldino, Viale Salinatore, Porta Schiavonia, Via Del Portonaccio, Viale Italia, Porta Santa Chiara, Viale Vittorio Veneto, Porta San Pietro, Piazzale del Lavoro, Viale Matteotti, Piazzale Indipendenza, Viale Matteotti, Piazzale della Vittoria, Viale Corridoni, Via Giovanni dalle Bande Nere) – di effettuare l'attività di vendita di bevande alcoliche dalle ore 20,00 fino alle ore 7,00 di tutti i giorni, per un periodo di giorni 90 (novanta); 2) Restano salve tutte le altre disposizioni del Regolamento comunale di polizia urbana e di civile convivenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 14/09/2020; AVVERTE - salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 1) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00 e, in caso di reiterazione, ai sensi dell'art. 8 bis della L. n. 689 del 4 24.11.1981, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 15 giorni; DISPONE INOLTRE • che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e abbia validità per un periodo di giorni 90 (novanta); • che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune e inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa e ogni altra forma ritenuta utile; • che la presente Ordinanza sia trasmessa, per quanto di eventuale competenza e opportuna conoscenza, al Prefetto di Forlì-Cesena, al Questore di Forlì-Cesena, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena e al Comandante della Polizia Locale dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese. ----- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa: • al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; • al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio. Il sindaco Gian Luca Zattini
( documento sottoscritto digitalmente)